Con Sentenza 1º dicembre 2006, n. 25611, la Corte di Cassazione ha affermato che la norma di cui all’art. 68, comma 2, TUIR, in materia di plusvalenze realizzate a seguito della cessione di terreni edificabili, deve essere interpretata a favore del contribuente.
Nel caso di specie, il contribuente ricorreva avverso una decisione dei giudici di merito che avevano interpretato tale disposizione nel senso che per “valore normale nel quinto anno anteriore” debba intendersi il valore nel quinto anno anteriore alla vendita (e non alla lottizzazione).
Secondo la Corte, invece, per il calcolo della plusvalenza da cessione di terreni lottizzati si deve assumere il valore nel quinto anno anteriore alla lottizzazione in quanto l’art. 68, comma 2, TUIR, menziona solo quest’ultima e non la vendita. Per determinare l’incremento del valore del terreno non c’è dunque necessità di risalire alla data di acquisto.
Fonte: www.seac.it
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