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30 Giugno 2007

Cessione di immobile situato all’estero: ammessa l’imposta sostituiva

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Con Risoluzione 21 giugno 2007, n. 143, l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’ammissibilità dell’applicazione dell’imposta sostituiva del 20% in caso di cessione di immobile situato all’estero realizzata da una persona fisica residente in Italia.

L’Agenzia rileva, innanzitutto, come l’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, “non limita la previsione di imponibilità al solo caso di immobile situato in Italia“. Per quanto riguarda le modalità di tassazione la Finanziaria 2007 ha previsto la possibilità per il cedente di scegliere l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze così realizzate, nella misura del 20% a decorrere dagli atti di cessione stipulati dal 3 ottobre 2006.

Per poter fruire di tale particolare imposizione, tuttavia, il venditore deve farne richiesta direttamente al notaio, il quale provvederà al versamento dell’imposta sostitutiva. E pertanto necessario che l’atto di cessione sia stipulato da un notaio italiano; nel modello di comunicazione, inoltre, nel quadro FT, Sezione I, n. 3, “Codice comune” dovrà essere indicato il codice dello Stato estero in cui è ubicato l’immobile oggetto di cessione.

Fonte:  www.seac.it

 

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