Con Risoluzione 28 gennaio 2009, n. 23, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha chiarito che la vendita di un rustico (ovvero di un “immobile al grezzo”) genera plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b, TUIR, nel solo caso in cui si tratti di un immobile, ceduto a titolo oneroso entro un quinquennio dalla sua realizzazione.
A tal fine è necessario vedere da che momento l’immobile si può ritenere “esistente”, ovvero da che data è avvenuta l’elevazione delle mura perimetrali e il completamento della copertura.
Laddove tuttavia non si sia ancora verificata la “venuta ad esistenza”, si configura cessione di area edificabile che risulta sempre plusvalente.
Fonte: www.seac.it
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