Con la Risoluzione n. 121 del 29 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni riguardo all’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti passivi Iva delle operazioni con soggetti residenti nei Paesi black list, previsto dal Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73.
Il caso per il quale è stato proposto l’interpello dinanzi all’Agenzia delle Entrate riguarda un’impresa edile italiana che per realizzare opere negli Emirati Arabi Uniti ha costituito in questo Stato una stabile organizzazione attraverso la quale pone in essere le operazioni con i soggetti residenti nel territorio degli Emirati. Il quesito che si pone la società istante è se sussista l’obbligo di comunicazione in questione anche per le operazioni compiute dalla stabile organizzazione direttamente nel territorio straniero con i soggetti lì residenti oppure l’obbligo di comunicazione riguardi, come sostenuto dall’istante medesima, solo le operazioni tra la casa madre italiana ed i soggetti residenti nel Paese black list.
L’istante ha, in particolare, evidenziato che la legislazione degli Emirati Arabi non prevede l’Iva e, pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in questo Stato non vengono annotate in un apposito registro Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, precisato che la normativa in materia prevede che l’obbligo di comunicazione possa essere esteso, al fine di prevenire frodi fiscali, anche a prestazioni di servizi, rese o ricevute nei confronti di operatori economici con sede nei Paesi black list, che non si considerano compiute nel territorio dello Stato italiano agli effetti dell’Iva. Pertanto, la circostanza che le operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione nei confronti di operatori economici stabiliti negli Emirati Arabi siano fuori campo di applicazione dell’Iva in Italia non le esclude, di per sé, dall’obbligo di comunicazione.
Inoltre, l’Agenzia richiama una propria precedente Circolare (Circolare n. 53 del 21 ottobre 2010) nella quale è stato affermato che anche le operazioni effettuate con stabili organizzazioni di soggetti economici residenti in Paesi black list, nonostante tali stabili organizzazioni siano situate in Paesi a fiscalità ordinaria, sono soggette all’obbligo di comunicazione. Ciò in applicazione del principio secondo il quale la stabile organizzazione è comunque un’articolazione della casa madre e non ha una propria autonomia soggettiva.
L’Agenzia delle Entrate giunge, quindi, alla conclusione che l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le operazioni poste in essere con operatori economici residenti negli Emirati Arabi dall’impresa edile, sia che queste vengano compiute direttamente dalla casa madre residente in Italia, sia che vengano compiute dalla stabile organizzazione situata nel territorio degli Emirati Arabi che comunque agisce nell’interesse della casa madre.
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