NULL
Novità Irpef - Ires
22 Novembre 2008

Bonus fiscale del 36%: gli adempimenti spettano all’amministratore giudiziario del condominio

Scarica il pdf

Con Risoluzione 17 novembre 2008, n. 442, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al riconoscimento della detrazione del 36% per gli interventi realizzati su parti comuni di fabbricati (condomini).

Secondo l’Amministrazione finanziaria, in presenza di un appalto che prevede la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio condominiale, gli adempimenti obbligatori previsti ai fini della fruizione del bonus fiscale da parte dei singoli condomini, devono essere predisposti dall’amministratore giudiziario del condominio e non dalla cooperativa edilizia costituita dagli stessi condomini.

Sarà dunque l’amministratore giudiziario a dover spedire la documentazione al Centro operativo di Pescara, allegando copia della delibera assembleare con la quale sono stati approvati i lavori e la tabella millesimale per la ripartizione delle spese.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
1 Agosto 2025
Riaddebito spese comuni tra avvocati: quando si applica l’IVA

Il 14 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in...

1 Agosto 2025
Operazioni con San Marino

Le operazioni, ovvero acquisti e vendite, con San Marino, Paese extracomunitario,...

1 Agosto 2025
Riparazioni di protesi acustiche: IVA al 22%

Questa precisazione è stata fornita a seguito di un quesito posto da un’associazione...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto