Con Risoluzione 30 ottobre 2008, n. 406, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’applicabilità del c.d. bonus aggregazioni di cui all’art. 1, commi da 242 a 249, della Legge finanziaria 2007.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, qualora i maggiori valori di perizia delle società partecipanti alla fusione non trovino riscontro nel maggior valore del capitale sociale della società beneficiaria, ma confluiscano in una riserva da sovrapprezzo azioni, non è possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale poiché non si verifica alcun disavanzo da concambio.
Fonte: www.seac.it
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