Con Sentenza 24 luglio 2009, n. 17362, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, non è dichiarato nullo un avviso di accertamento che contenga solo l’indicazione dell’aliquota minima e massima applicata ed il generico richiamo alla tabella delle aliquote allegata a un testo normativo.
La Suprema Corte ha, quindi, dichiarato valido l’avviso di accertamento ai fini IRPEF anche se manca l’indicazione dell’aliquota applicata nel caso in cui la stessa è, comunque, desumibile dal contribuente in forza degli elementi in suo possesso, cioè quando quest’ultimo è in grado di verificare agevolmente e immediatamente, mediante una semplice operazione contabile, l’esattezza del calcolo dell’imposta dovuta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Fonte: www.seac.it
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