Con le recenti Sentenze n. 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009, la Corte di Cassazione si è espressa, a Sezioni unite, in merito all’assoggettabilità IRAP degli agenti di commercio e dei promotori finanziari.
Secondo quanto affermato dai giudici, tali contribuenti sono assoggettati all’imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente qualora sussista la “autonoma organizzazione” dell’attività.
Tale orientamento ribalta alcuni principi enunciati in precedenza dalla Sezione tributaria, che prevedevano sempre l’imponibilità IRAP degli agenti di commercio e promotori finanziari.
Fonte: www.seac.it
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