Con Sentenza n. 117/2006, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione IX, si è espressa in merito alla possibilità, in capo all’Amministrazione Finanziaria, di dimostrare la commercialità di un’associazione sportiva dilettantistica.
In particolare, i Giudici hanno disposto che l’indicazione di non commercialità nello statuto dell’associazione sportiva dilettantistica rappresenta una presunzione in ordine alla sua natura di ente non commerciale, ma non esclude la possibilità, per l’Amministrazione, di dimostrare come in realtà l’attività commerciale sia predominante, invece che accessoria.
In tale modo, gli organi di controllo potranno rilevare l’effettiva natura dell’ente, cui conseguirà l’applicazione della corretta tassazione.
Fonte: www.seac.it
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