Con Risoluzione 4 giugno 2007, n. 123, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul corretto trattamento fiscale relativo al rapporto di associazione in partecipazione.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’associante non può portare in diminuzione del proprio reddito imponibile la remunerazione spettante all’associato in partecipazione; ciò vale nel caso in cui dal contratto risulti che quest’ultimo rimborsi all’associante il 50% dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell’iniziativa economica, che si configura come apporto di capitale e va assoggettato quindi ai principi di cui all’art. 109, comma 9, lett. b), TUIR.
Fonte: www.seac.it
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