L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 23 marzo 2005, n. 37, rispondendo ad un’istanza di interpello presentata da una Camera di commercio sulla soggettività tributaria di due aziende speciali istituite per il raggiungimento di scopi istituzionali e operanti in regime d’impresa, ha stabilito il principio per cui l’assenza di personalità giuridica di un’organizzazione non preclude l’autonoma soggettività tributaria e l’assolvimento dei relativi obblighi fiscali.
Ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR, infatti, ciò che rileva e che deve essere valutato caso per caso, è solo la non appartenenza ad un altro soggetto passivo, nei confronti del quale il presupposto dell’imposta si verifica in modo autonomo e unitario.
Fonte: www.seac.it