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19 Giugno 2009

Assegni alimentari deducibili anche se compensati: Risoluzione delle Entrate

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Con Risoluzione 15 giugno 2009, n. 157, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli assegni alimentari corrisposti al coniuge divorziato sono deducibili anche se compensati (art. 10, TUIR).

Nel caso di specie analizzato dall’Amministrazione finanziaria, gli assegni corrisposti all’ex moglie sono deducibili dal reddito del marito anche se non versati materialmente in quanto, per effetto di una sentenza del tribunale, sono compensati con la quota parte dell’indennità di fine rapporto, che la moglie ha ricevuto ma che è tenuta a restituire perché percepita in misura maggiore di quella spettante.

Analogamente, per lo stesso meccanismo di compensazione, gli assegni alimentari si considerano effettivamente percepiti dalla moglie e, pertanto, soggetti a tassazione.

 

Fonte:  www.seac.it

 

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