Con Sentenza n. 3706/2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che non possono essere dedotti i canoni di leasing pagati per acquistare un immobile, qualora quest’ultimo sia successivamente concesso in locazione e quindi non gestito direttamente dall’acquirente.
Infatti, non è sufficiente il riferimento al solo esercizio d’impresa, richiamando la possibilità che il bene possa generare reddito, dal momento che la deducibilità, invece, può essere applicata solo se rileva l’inerenza del bene all’esercizio dell’impresa stessa.
Fonte: www.seac.it
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