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27 Settembre 2010

Ambito di applicazione dell’agevolazione Tremonti-ter. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Con la Risoluzione n. 91 del 17 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione dell’agevolazione, cosiddetta Tremonti-ter, prevista dall’art. 5 del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L’agevolazione consiste nella possibilità di escludere dall’imposizione sul reddito di impresa un importo pari al 50 % del valore degli investimenti in macchinari ed attrezzature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, effettuati tra il 1º luglio 2009 ed il 30 giugno 2010.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che può operare un’estensione dell’agevolazione in questione, ma tale estensione deve intendersi limitata a quei beni assolutamente necessari al funzionamento dei beni della divisione 28.

In particolare, possono beneficiare dell’agevolazione gli investimenti in misuratori fiscali (cosiddetta unità centrale registratore di cassa) in quanto beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. L’agevolazione è applicabile altresì, qualora siano oggetto del medesimo complessivo investimento, ai componenti ed accessori che, sia pur non compresi nella divisione 28, costituiscono componenti indispensabili, nonché dotazione degli apparecchi misuratori fiscali, come lo scanner da banco utilizzato per la lettura dei codici a barre dei prodotti, il touch screen utilizzato per la digitazione dei codici a barre dei prodotti e per eseguire le operazioni di incasso, il display per informare il cliente del prezzo del prodotto, la stampante dello scontrino e il cassetto portadenaro.

Inoltre, l’agevolazione Tremonti-ter è applicabile, oltre che agli investimenti in impianti di condizionamento e raffreddamento compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, anche agli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi ed i quadri, ed agli investimenti in cablaggi elettrici e relativi sistemi di controllo, in quanto trattasi di beni indispensabili per l’utilizzazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di agevolazione.  

 

 

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