Con Sentenza 23 dicembre 2005, n. 28725, la Corte di Cassazione ha chiarito che nell’ipotesi di prestazione di attività da parte di un medico, a favore di uno studio medico associato, ai fini dell’accertamento IRPEF, e della successiva maggior pretesa impositiva, è necessario distinguere la diversa imputabilità dei redditi.
Infatti, qualora non venga chiarito se gli introiti dello studio siano “diversi, per data, per nome del paziente o importo” da quelli riferibili esclusivamente al dottore, non si potrà escludere la violazione del divieto della doppia imposizione.
Fonte: www.seac.it