Con Risoluzione 5 maggio 2008, n. 185, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici fiscali di cui all’art. 1, comma 275, Legge n. 311/2004, non trovano applicazione nell’ipotesi di concessione di uso di un’immobile del Comune a favore di una S.p.a. che, successivamente, si trasforma in una fondazione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, il regime agevolativo previsto dal comma 275, art. 1, Legge n. 311/2004, in forza del quale “gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni,(.), in favore di fondazioni o associazioni riconosciute, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto“, non può essere applicato nel caso di specie in quanto l’atto di concessione è stato stipulato originariamente dal Comune a favore di un soggetto non rientrante fra quelli destinatari delle operazioni o atti agevolati (S.p.a. trasformatasi in una fondazione).
Inoltre, è stato precisato che, quanto disposto dal comma 275, si riferisce a tutte le imposte indirette, ma non anche all’IVA, “non essendo configurabile, in relazione al trasferimento di immobili di proprietà dei Comuni, alcuna deroga all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che non trovi conferma in ambito comunitario“.
Fonte: www.seac.it
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