Con Risoluzione 5 luglio 2007, n. 152, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare l’agevolazione fiscale 36-41%, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con l’agevolazione fiscale introdotta per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
In particolare, l’Amministrazione ha disposto che la medesima spesa sostenuta dal contribuente per le due tipologie di interventi non può beneficiare di entrambe le agevolazioni; le stesse pertanto non sono cumulabili.
In aggiunta è stato chiarito che nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica avvengano su un immobile per il quale si è già fruito nel 2006 dell’agevolazione 36-41%, è comunque necessario adempiere a tutte le previsioni previste per la nuova detrazione del 55%, al fine di poter usufruire della stessa sulle spese pagate nel 2007.
Fonte: www.seac.it
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