Con Risoluzione 20 febbraio 2008, n. 55, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un istanza d’interpello, ha chiarito che il versamento della sola prima rata dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1, comma 472, Finanziaria 2006, è sufficiente per perfezionare l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione di beni strumentali.
L’Amministrazione finanziaria ritiene che se si opta per il versamento rateale dell’imposta, anziché in un’unica soluzione, il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima entro i termini previsti, non fa decadere il beneficio dell’affrancamento edi versamenti tardivi possono essere sanati con ravvedimento operoso.
La norma relativa all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva pari al 7% quale condizione inderogabile per il riconoscimento dell’operazione di affrancamento.
Fonte: www.seac.it
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