Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, con Parere 13 luglio 2005, n. 15, ha chiarito che per l’inquadramento fiscale delle spese sostenute da un’impresa per l’acquisto di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, occorre considerare non solo il valore del bene in sé, ma anche in relazione alla struttura di riferimento in cui esso entra a far parte.
Così, nel caso di acquisto di un mobile d’epoca che viene inserito in un immobile anch’esso d’epoca, esso potrà essere considerato un bene strumentale di arredo, ammortizzabile integralmente ai sensi dell’art. 102, TUIR.
Se il bene risulta invece di valore più elevato di quello della sede aziendale, il costo andrà considerato come spesa di rappresentanza, parzialmente indeducibile.
Fonte: www.seac.it