Con Sentenza n. 160/1/08, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha stabilito la legittimità della ricostruzione sintetica del reddito annuale complessivo del contribuente in applicazione del disposto contenuto all’articolo 38, DPR n. 600/1973, nel solo caso in cui l’ufficio finanziario motivi le argomentazioni che costituiscono delle prove per sostenere il ragionamento alla base degli indici presuntivi.
A tal proposito, la CTR Lazio, nel richiamare precedenti decisioni della Corte di Cassazione, si è espressa a favore della possibilità di fornire prova contraria già in fase di contraddittorio con l’ufficio finanziario.
Nel caso di specie l’ufficio non ha replicato alle prove fornite dal contribuente (incremento patrimoniale imputabile alle disponibilità dei genitori e al finanziamento infruttifero da parte di un amico fraterno) e ciò, costituirebbe un motivo valido di nullità dell’avviso di accertamento. Infine, la CTR Lazio ha ritenuto valide le argomentazioni portate dal contribuente.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale