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Sicurezza sul lavoro e D.Lgs 81/2008
1 Gennaio 1970

Che cos’è il DUVRI?

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Entro gennaio 2009, la Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro dovrà essere eseguita alla luce di quanto previsto dal nuovo testo unico per la sicurezza.
La legge relativa alla sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro (D. lgs.81/08), si applica a tutte le attività dove c’è almeno un lavoratore (portiere) e/o dove operano manutentori in genere (elettricista, giardiniere, ditta delle pulizie ecc.), quindi anche nei condomini.

Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
L’amministratore, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della proprio condominio:
a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità
3) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il datore di lavoro committente (amministratore), promuove la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi(D.U.V.R.I) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera dove devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza.
Per mancata applicazione della legge, l’amministratore è responsabile e le sanzioni, a suo carico, sia in ambito civile che penale e sono così riportate

– l’arresto da quattro a otto mesi
– l’ammenda da 1.500 € a 6.000 €
Inoltre nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, per mancata applicazione della legge, l’amministratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8.

 

 

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