La sanzione si calcola applicando la percentuale dal 120 al 240 dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00, oltre a euro 51,00 per ogni percipiente non indicato.
La stessa sanzione si applica nei seguenti casi:
– dichiarazione nulla, in quanto utilizzati modelli non conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate;
– dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da un soggetto che non ha la legale o negoziale rappresentanza e non viene regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell’ufficio;
– dichiarazione presentanta con ritardo superiore ai 90 giorni.
Nei casi seguenti la sanzione applicata è compresa tra euro 258,00 ed euro 2.065,00:
– presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni (in tale ipotesi la dichiarazione è valida) ;
– omessa presentazione della dichiarazione con effettivo versamento delle ritenute entro i termini di presentazione;
– mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione degli stessi in caso di accertamento;
– dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui le somme dichiarate risultano inferiori a quelle accertate (dichiarazione infedele) si applica la sanzione dal 100 al 200% delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258,00.
In caso di dichiarazione irregolare (mancanza di elementi previsti nell’articolo 4 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322) la sanzione applicabile è compresa tra euro 516,00 ed euro 4.131,00.
Leggi la definizione di:
– Cud
– Reddito
Consulta la normativa su:
– Accertamento
– Sanzioni D.Lgs. 471/97
– Sanzioni amministrative D.Lgs. 472/97
– Sanzioni minori D.Lgs. 471/97
– Contenzioso tributario