La normativa italiana stabilisce che, ai fini fiscali, per i piloti non residenti sono imponibili soltanto i redditi derivanti da voli interni e la quota di compenso riferita al tempo di lavoro svolto nello spazio aereo italiano. Ciò significa che le ore di lavoro trascorse sopra il territorio nazionale, incluse quelle svolte in quota, sono determinanti nel calcolo dell’imponibile.
Chiarimenti dell’Agenzia sulle tassazioni dei piloti
Con la risposta a consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni sul concetto di:
- “reddito prestato nel territorio dello Stato” (art. 23, comma 1, lett. c, TUIR)
- “redditi prodotti in Italia” ai fini del regime agevolato per i lavoratori impatriati (art. 16, D.lgs. 147/2015)
Questi chiarimenti si concentrano soprattutto sul caso dei piloti non residenti che operano su tratte internazionali che attraversano parzialmente lo spazio aereo italiano.
Cosa è tassabile in Italia per i piloti non residenti
Voli interni
I redditi derivanti da voli interni sono interamente imponibili in Italia, senza eccezioni.
Voli internazionali
Per quanto riguarda i voli che transitano in più Paesi:
- è imponibile solo la parte di reddito che corrisponde alle ore di lavoro svolte nello spazio aereo italiano
- le ore di volo effettuate fuori dai confini nazionali non rientrano nella tassazione italiana
- tale criterio si applica in assenza di una convenzione internazionale che preveda regole diverse
Questo approccio è coerente con l’art. 23 del TUIR, secondo cui i non residenti sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Collegamento con il regime dei lavoratori impatriati
Il regime agevolato degli impatriati, previsto dal D.lgs. 147/2015, si applica solo ai redditi prodotti in Italia. L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’agevolazione:
- nasce per favorire il rientro in Italia di lavoratori qualificati
- non si estende a redditi maturati svolgendo attività all’estero
- riduce l’imponibile in proporzione alla quota effettivamente prodotta in Italia
Di conseguenza, per un pilota impatriato, solo la quota di reddito riferita al lavoro svolto nello spazio aereo italiano può beneficiare dell’esenzione.
Regime agevolato per la tassazione dei piloti
Il lavoratore deve:
- Presentare una richiesta scritta al datore di lavoro per ottenere l’applicazione del beneficio
- Attendere che il datore applichi l’agevolazione dal periodo di paga successivo
Se il datore di lavoro non applica correttamente il regime:
- il contribuente può richiederlo direttamente nella dichiarazione dei redditi, indicando il reddito già nella misura ridotta prevista dal beneficio
Obblighi del sostituto d’imposta
L’Agenzia fornisce anche un riepilogo dei principali obblighi in capo al datore di lavoro, che opera come sostituto d’imposta:
Ritenute e rivalsa nella tassazione dei piloti
- deve applicare le ritenute al momento del pagamento (art. 23, DPR 600/1973)
- deve esercitare il diritto di rivalsa, salvo diversa previsione espressa (art. 64, DPR 600/1973)
La mancata applicazione delle ritenute comporta una sanzione del 20% dell’importo non trattenuto (art. 14, D.lgs. 471/1997).
- è obbligato a effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro
Certificazione e conservazione per la tassazione dei piloti
- deve rilasciare e trasmettere telematicamente la Certificazione Unica (DPR 322/1998)
- deve conservare la documentazione comprovante il versamento delle ritenute
L’Agenzia ribadisce che tali obblighi sono tassativi: eventuali violazioni su ritenute, conguagli, certificazioni o conservazione della documentazione comportano l’applicazione delle relative sanzioni.
Punti principali aggiornati
La disciplina riportata evidenzia l’importanza della localizzazione effettiva della prestazione lavorativa per i piloti non residenti. Il criterio delle ore di volo nello spazio aereo italiano diventa quindi centrale non solo per determinare l’imponibile, ma anche per l’applicazione di eventuali regimi agevolati. Questo approccio garantisce una tassazione coerente con il principio di territorialità previsto dal TUIR.