La locazione di immobili, nonché le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, sono soggette ad imposta di registro nella misura del 2% del canone pattuito per l’anno
Qualora il contratto sia assistito secondo l’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998, la base imponibile è il 70% del canone annuo.
L’imposta va pagata entro 30 giorni dalla data dell’atto.
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– Imposta di registro
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– Tributo/a>
– Imposta
– Imposte indirette
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– Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro