NULL
Faq legale
26 Gennaio 2014

Quali sono gli effetti della “costituzione in mora” del debitore?

Scarica il pdf

Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono:
1) l’inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale, se non pattuiti diversamente;
2) l’interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.);
3) l’obbligo in capo al debitore di risarcire l’eventuale danno;
4) la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.

 

Articoli correlati
25 Settembre 2026
Società tra professionisti, utili ripartibili a consuntivo

Le Società tra professionisti (Stp) e le Società tra avvocati (Sta) costituite nella...

25 Settembre 2026
Comunicazioni sul visto di conformità: online il servizio Vi.diCo.Web

L’Agenzia delle entrate introduce un nuovo strumento digitale dedicato ai...

25 Settembre 2026
Pensione pubblica svizzera, la doppia cittadinanza non cambia la tassazione

La doppia cittadinanza italiana e svizzera non modifica il regime fiscale previsto per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto