NULL
Faq legale
26 Gennaio 2014

E’ possibile un accordo pre-matrimoniale?

Scarica il pdf

La giurisprudenza stabilisce che, in tema di divorzio (ma il principio deve ritenersi valido anche in materia di separazione), la convenzione (detta accordo prematrimoniale) con cui gli interessati stabiliscono anticipatamente il regime giuridico relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è invalido, nella parte riguardante le condizioni per il mantenimento dei figli e del coniuge. Questo per contrasto sia con l’art. 9 della L 898/70, che non consente limitazioni di ordine temporale alla possibilità di revisione del regime divorzile, sia con l’art. 5, che, fissando i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all’ex coniuge, configura un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio di divorzio, di rinunzia o transazione.
Un simile accordo viene considerato illecito perché rivolto, esplicitamente o implicitamente, a viziare, o quanto meno a circoscrivere, la libertà di difendersi in giudizio di divorzio, con irreparabile compromissione di un obbiettivo d’ordine pubblico come la tutela dell’istituto della famiglia [Cass. 3777/81].

 

Articoli correlati
1 Agosto 2025
Riaddebito spese comuni tra avvocati: quando si applica l’IVA

Il 14 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in...

1 Agosto 2025
Operazioni con San Marino

Le operazioni, ovvero acquisti e vendite, con San Marino, Paese extracomunitario,...

1 Agosto 2025
Riparazioni di protesi acustiche: IVA al 22%

Questa precisazione è stata fornita a seguito di un quesito posto da un’associazione...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto