NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza

Scarica il pdf

Si configura il reato di violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.) quando taluno prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa (violazione), a lui non diretta, oppure sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prender cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta (sottrazione), oppure, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime (soppressione). Il reato è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire sessantamila [€ 30,99] a un milione [€ 516,46].
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» s’intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Articoli correlati
11 Ottobre 2024
Proroga del regime “impatriati” anche per chi ha usufruito del regime “neo residenti”

Un cittadino italiano, che ha lavorato negli Stati Uniti per 10 anni e che nel 2019 è...

11 Ottobre 2024
Codice tributo per il tax credit sul gasolio per l’autotrasporto

Emanato un nuovo codice tributo per le imprese di autotrasporto che beneficiano della...

11 Ottobre 2024
Istituito il codice tributo per gli investimenti nella Zes unica

Il 22 luglio 2024 è stato istituito il codice tributo “7034”, utilizzabile per il...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto