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Faq legale
1 Gennaio 1970

Truffa, frode informatica

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Si configura il reato di truffa (art. 640 c.p.) quando taluno, con artifizi o raggiri, inducendo qualcuno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La truffa è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro:
1) se la truffa è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se la truffa è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze ora enunciate o un’altra circostanza aggravante.
L’art 640-bis c.p. prevede inoltre l’ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche che si configura se il fatto di cui all’articolo 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. In questo caso la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio.

Un’ulteriore particolare ipotesi di truffa (frode informatica) è prevista all’art. 640-ter c.p.: chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna circostanza aggravante.

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