L’art. 52 c.p. (legittima difesa) prevede la non punibilità del fatto se chi lo ha commesso vi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Tuttavia, lo stesso articolo stabilisce che deve esservi proporzionalità tra la difesa e l’offesa. La reazione è perciò giustificata solo ove sussistano i due requisiti della NECESSITÀ e della PROPORZIONALITÀ tra offesa e difesa.
La giurisprudenza ha chiarito che, relativamente alla legittima difesa, la proporzionalità deve assumersi tra i beni in conflitto. Ad esempio, nel caso di un furto, che presuppone l’offesa all’integrità patrimoniale di un soggetto, non sarà considerata legittima la difesa di chi, per scongiurare tale reato, cagioni la morte del ladro, posto che in questo caso si va a ledere il bene della vita che è certamente sovraordinato al bene patrimoniale.
Altre cause di giustificazione sono:
· il consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.)
· l’esercisio di un diritto o l’adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)
· l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.)
· lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
1 Gennaio 1970
Quando può essere invocata la legittima difesa o una delle altre cause di non punibilità del reato?
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