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Faq legale
1 Gennaio 1970

Quali sono le funzioni dell’amministratore del condominio?

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L’amministratore di condominio deve (art. 1133 c.c.):
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni, e gestire il relativo fondo (art. 70 disp. att. c.c.);
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
5) rendere il conto della sua gestione alla fine di ciascun anno.
L’amministratore ha inoltre facoltà di:
A) ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi di cui al n. 3) in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea (art. 63 disp. att. c.c.);
B) convocare l’assemblea a) in via ordinaria e annualmente per le deliberazioni ad essa proprie, b) in via straordinaria quando lo stesso amministratore lo ritenga ritiene necessario o c) quando vi è la richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio (art. 66 disp. att. c.c.);
C) agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro terzi (art. 1131 c.c.), pur nei limiti attribuzioni di legge (vedi sopra, nn. 1-5) o dei maggiori poteri conferitigli dall’assemblea.
L’amministratore può inoltre essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio e a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. Se non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti (v. risposta specifica).

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