NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

Minaccia, violenza privata

Scarica il pdf

Chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 51,65 (art. 612 c.p.). La pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d’ufficio, se la minaccia è grave o è commessa con armi, da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico , o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, o da più di cinque persone riunite, mediante l’uso di armi, o da più di dieci persone anche senza l’uso di armi.

Commette invece il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa. La pena prevista è della reclusione fino a quattro anni.

Articoli correlati
25 Settembre 2026
Società tra professionisti, utili ripartibili a consuntivo

Le Società tra professionisti (Stp) e le Società tra avvocati (Sta) costituite nella...

25 Settembre 2026
Comunicazioni sul visto di conformità: online il servizio Vi.diCo.Web

L’Agenzia delle entrate introduce un nuovo strumento digitale dedicato ai...

25 Settembre 2026
Pensione pubblica svizzera, la doppia cittadinanza non cambia la tassazione

La doppia cittadinanza italiana e svizzera non modifica il regime fiscale previsto per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto