NULL
Faq legale
1 Gennaio 1970

La fidejussione

Scarica il pdf

La fidejussione (art. 1936 c.c.) è il contratto con il quale viene a costituirsi la garanzia personale di un terzo, che si obbliga verso il creditore a garantire l’adempimento del debitore. Anche se spesso ha natura accessoria rispetto ad un’obbligazione principale sorta tra creditore e debitore, tale contratto viene stipulato tra creditore e fidejussore, non essendo necessario che il debitore presti il proprio consenso.
L’art. 1938 c.c., nella sua nuova formulazione, ha implicitamente consentito la cosiddetta fidejussione omnibus (quella concessa a garanzia di debiti indeterminati, presenti e futuri), aggiungendo che in questo caso il contratto debba prevedere l’importo massimo garantito.

Articoli correlati
4 Luglio 2025
Bonus per il posticipo della pensione: vantaggi Fiscali

Il bonus previsto per chi decide di rimandare il pensionamento, pur avendone maturato i...

4 Luglio 2025
News tax credit nella produzione di opere audiovisive

Il Ministero della Cultura ha aggiornato in modo significativo il quadro normativo...

4 Luglio 2025
Riforma dei redditi fondiari

I redditi fondiari sono i redditi relativi ai terreni e ai fabbricati situati nel...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto