L’azione di petizione dell’eredità, prevista dal’art. 533 c.c., viene intentata dall’erede onde ottenere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza alcun titolo, allo scopo di ottenere la restitiuzione degli stessi.
Tale azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.
L’azione di riduzione ha invece per scopo la reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (art. 553 c.c. ).
Soggetti legittimati ad intentare tale azione sono il legittimario leso, quello escluso dal testatore, l’erede e l’avente causa del legittimario.