Se si è persona offesa dal reato, per ottenere il dovuto risarcimento, si hanno due possibilità alternative.
A) La prima possibilità è quella di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Con l’atto di costituione di parte civile si determina l’inserzione di una richiesta risarcitoria di natura privatistica nel processo penale, andando ad aggiungere al processo una parte facoltativa (il processo penale, vede infatti come parti essenziali solo lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero, e l’imputato). Con la costituzione di parte civile, il danneggiato dal reato, oltre a richiedere di essere risarcito per il danno subito, può anche partecipare al processo presentando testi, altri elementi di prova, memorie e consulenze.
B) Alternativamente alla costituzione di parte civile nel processo penale, il danneggiato dal reato può instaurare un normale procedimento di cognizione per responsabilità da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile, il cui esito sarà peraltro indipendente dal procedimento penale, salvo che al momento dell’instaurarsi del processo civile, nel giudizio penale non sia già stata pronunciata sentenza di primo grado o vi sia già stata costituzione di parte civile (in tale ultimo caso, tacitamente revocata, art. 82 c.p.p.). Con la previsione di questi due canali alternativi, il legislatore ha voluto far valere il principio dell’indipendenza del giudicato penale rispetto al giudicato civile o amministrativo (salvi i casi di pregiudizialità assoluta del giudizio civile su quello penale in ordine alle controversie su questioni attinenti la cittadinanza e lo stato di famiglia, art. 3 c.p.p.). Nel caso di giudizio civile, il risarcimento richiesto dovrà comprendere anche il danno morale (cioè il danno non patrimoniale), normalmente escluso nelle domande che non trovano origine in fatti costituenti reato.
1 Gennaio 1970
Come si può essere risarciti per il danno prodotto da un reato?
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