L’inabilità temporanea è rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l’attività ordinaria.
Durante tale arco di tempo, il danneggiato ha diritto ad essere risarcito sia del danno per lucro cessante che del danno biologico.
L’invalidità permanente è costituita invece dalla diminuzione della capacità fisica valutata in punti percentuali da un medico legale. Essa viene sempre risarcita come danno biologico, e liquidata altresì quale danno specifico lavorativo qualora la lesione abbia diminuito le peculiari capacità lavorative del soggetto, riducendone conseguentemente il reddito.