Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell’art. 1284 c.c. decretata dalla L. 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto.
L’ultimo provvedimento in tal senso è stato il D.M. 11.12.2001, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile è stata fissata al 3% in ragione d’anno, con decorrenza dall’1.1.2002.
Per i periodi precedenti ci si può riferire alla seguente tabella: 
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 Giorno di decorrenza (e provvedimento) 
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 Tasso 
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 21 aprile 1942 (R.D. 262/42) 
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 5.0 % 
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 16 dicembre 1990 (L. 353/90) 
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 10.0 % 
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 1 gennaio 1997 (L. 662/96) 
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 5.0 % 
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 1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998) 
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 2.5 % 
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 1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000) 
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 3.5 % 
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 1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001) 
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 3.0 % 
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 1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003) 
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 2.5 % 
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 Sempre l’art. 1284 c.c. prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell’interesse legale rimane invariato per l’anno successivo.