NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Romania

Scarica il pdf

Titolo: Romania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Art. 8. Trasporto internazionale
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di veicoli ferroviari o stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano parimenti agli utili di un’impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune (“pool”), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articoli correlati
30 Gennaio 2026
Imposte per l’acquisto di una casa che non sia la prima

...

30 Gennaio 2026
Partita IVA non attiva: può fatturare?

...

30 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo e fringe benefit: il chiarimento dell’Agenzia

...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto