NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Albania

Scarica il pdf

Titolo: Albania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Articolo 8 Trasporti internazionali
1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi, aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto (di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (“pool”), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto