NULL
Convenzioni
Scritto da: Misterfisco

Albania

Scarica il pdf

Titolo: Albania

Sezione: Convenzione contro le doppie imposizioni

Articolo 22 Altri redditi
1. Gli elementi ai reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, non espressamente menzionati, negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili di cui al paragrafo 2 dell’Articolo 6, qualora il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente sia attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno posto in essere le operazioni da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, i corrispettivi delle predette operazioni eccedono quelli che sarebbero stati convenuti tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a questi ultimi corrispettivi. In tal caso, la parte eccedente è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto