Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc) sull’audizione in Commissione giustizia del Senato in merito al Ddl 1434 sulla tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento.
“Roma, 12 marzo 2026 – L’Associazione Nazionale Commercialisti è stata audita oggi dalla Commissione Giustizia del Senato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge in materia di tutela anticipatoria della crisi da sovraindebitamento.
Sono intervenuti in audizione la Vicepresidente Miriam Dieghi e il Consigliere Giovanni Augello dell’ANC che hanno evidenziato l’importanza di un provvedimento riguardante un tema di particolare rilevanza sociale ed economica, rispetto al quale l’Associazione ha presentato delle proposte di modifica, volte a migliorare e rendere ancora più efficace l’intervento del Legislatore.
Nel suo intervento la Vicepresidente ANC ha espresso la soddisfazione dell’Associazione nei confronti di una misura con la quale, finalmente, si può mettere in atto una prevenzione reale e perseguire un obiettivo di giustizia sociale. La vastità della platea destinataria del provvedimento, ha evidenziato la Vicepresidente Dieghi, con oltre 7 milioni di soggetti non fallibili (dato stimato nel 2023), testimonia la portata della misura che, evidentemente, non è solo di natura economica, ma costituisce un vero e proprio atto di salvaguardia della tenuta sociale del Paese.
Rispetto ai quattro punti principali alla base della norma, i cui obiettivi sono la prevenzione e la protezione sociale dei soggetti più vulnerabili: Istituzione della piattaforma telematica “Debito sostenibile” – Creazione di organismi di consulenza sul debito e relativo Fondo di sostegno – Strumenti di tutela dell’abitazione principale – Promozione del bilancio familiare come strumento di autovalutazione, il consigliere nazionale Giovanni Augello ha illustrato le linee di intervento proposte dall’Associazione.
- L’art. 3 del provvedimento introduce una piattaforma che rappresenta uno strumento prezioso di autovalutazione, la produzione però di una certificazione di rating non può costituire un requisito per l’accesso al credito. Per ANC, infatti, è opportuno che la certificazione abbia solo finalità informative e di autovalutazione e che non possa, in alcun modo, sostituire o integrare la valutazione del merito creditizio, che resta di competenza degli intermediari (art. 124 bis TUB).
- L’art. 5 del DDL prevede nuovi organismi di consulenza, tuttavia, esistono già degli organismi di composizione della crisi (OCC), vigilati e dotati di competenze tecniche specifiche. Al fine di evitare sovrapposizioni, costi aggiuntivi e confusione per gli utenti, è opportuno che le funzioni tecniche di consulenza siano affidate agli OCC, mentre le eventuali attività di supporto operativo e sociale siano svolte in convenzione con gli enti del Terzo Settore.
- Ruoli distinti e coordinati per il Terzo Settore. Art. 6 e succ. Gli enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale di assistenza sociale e psicologica, non possono però essere chiamati a sostituire la consulenza tecnico‑giuridica. Nel testo si rileva un uso improprio del termine “consulenza”: in più articoli si attribuisce agli ETS attività di consulenza (finanziaria), che per Legge è riservata ai professionisti iscritti ad albi e società di consulenza finanziaria. Difatti l’articolo 6 della proposta di legge 1434 attribuisce agli enti del Terzo Settore “…l’erogazione di servizi di consulenza sul debito nel rispetto dei principi di cui all’articolo 3.”, legittimando gli stessi allo svolgimento di attività di consulenza finanziaria con la creazione di un apposito Registro (art. 9). Si ritiene che agli ETS dovrebbe essere riconosciuto un ruolo di “assistenza e accompagnamento” e non di consulenza tecnica. Gli enti del Terzo Settore devono essere valorizzati per le attività di assistenza sociale, psicologica e documentale, non possono sostituirsi ai professionisti e agli OCC, ai quali competono le valutazioni tecnico‑professionali.
La soluzione, a giudizio di ANC, è sopprimere l’art. 9 oppure limitarlo a un registro separato, evitando sovrapposizioni e mantenendo chiara la distinzione tra assistenza sociale (ETS) e consulenza finanziaria (professionisti abilitati).
L’Associazione, infine, propone l’introduzione di un articolo – Art. 12 bis – con l’unico obiettivo di accrescere e migliorare l’adesione alle procedure.
Con la legge di Bilancio 2025, è stato istituito “Il Fondo per l’Esdebitazione degli Incapienti”, progettato per garantire l’accesso alla procedura di esdebitazione per i debitori incapienti di cui all’art. 283 Codice della crisi, ovvero coloro che non hanno le possibilità economiche neppure per affrontare le spese procedurali. Attualmente però questo Fondo, che permette ai debitori meritevoli di ottenere la cancellazione dei debiti residui e di avere così una seconda chance, non è ancora decollato (pur essendo stato previsto un fondo di 500.000 euro per concedere contributi a tali debitori), non sono ancora state stabilite, infatti, le procedure di accesso da parte del Ministero della Giustizia.
La proposta di ANC è di introdurre un articolo che disciplini l’accesso al Fondo per l’Esdebitazione degli Incapienti direttamente e tramite gli OCC, per favorire così una maggiore adesione e quindi garantire una seconda possibilità ai soggetti più vulnerabili e privi di risorse.
ANC Comunicazione
Associazione Nazionale Commercialisti”