Con la risposta n. 65 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo al regime delle cessioni intracomunitarie di beni, con particolare attenzione al nuovo vincolo temporale introdotto dal decreto legislativo n. 87 del 2024. Il tema riguarda soprattutto i casi più complessi, come quelli in cui i beni oggetto di vendita sono il risultato di lavorazioni lunghe e articolate e si fatturano progressivamente prima della consegna finale.
Sanzione specifica se il bene non è UE
La questione è rilevante perché la normativa introduce una specifica sanzione nel caso in cui non venga dimostrato, entro un determinato periodo, che i beni giungano effettivamente nello Stato membro di destinazione. L’Agenzia ha quindi chiarito come debba essere interpretato il termine di riferimento nei casi in cui la produzione e la consegna dei beni avvengano in più fasi.
Il nuovo regime sanzionatorio per le cessioni intracomunitarie
Il decreto legislativo n. 87/2024 ha modificato la disciplina sanzionatoria relativa alle operazioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA. In particolare, è stata introdotta una sanzione significativa nel caso in cui venga emessa fattura senza applicazione dell’imposta, qualificando l’operazione come cessione intracomunitaria, ma non venga acquisita la prova dell’arrivo del bene in un altro Stato membro entro novanta giorni.
La sanzione prevista è pari al 50% dell’IVA che sarebbe stata dovuta sull’operazione. Si tratta di una misura piuttosto incisiva, finalizzata a contrastare eventuali utilizzi impropri del regime di non imponibilità.
Il legislatore ha comunque previsto una possibilità di regolarizzazione. Se il cedente si accorge che il termine di novanta giorni è decorso senza aver acquisito la prova del trasferimento dei beni, può evitare la sanzione provvedendo entro i successivi trenta giorni a:
- emettere una nota di debito per l’IVA dovuta
- versare l’imposta all’Erario
In questo modo l’operazione viene regolarizzata prima dell’applicazione della sanzione.
La ratio della nuova disciplina
L’intervento normativo risponde a un’esigenza di coerenza del sistema IVA. Il legislatore ha infatti ritenuto opportuno allineare la disciplina delle cessioni intracomunitarie con quella già prevista per le esportazioni indirette, dove esiste da tempo un termine entro cui deve essere dimostrata l’uscita dei beni dal territorio nazionale per mantenere il beneficio della non imponibilità.
In sostanza, il principio è che la mancata applicazione dell’IVA è giustificata solo se il bene lascia effettivamente il territorio dello Stato e viene trasferito in un altro Paese dell’Unione europea.
Questo rafforza il carattere sostanziale della prova del trasporto, che non rappresenta un mero adempimento formale ma un elemento essenziale per la corretta qualificazione fiscale dell’operazione.

I requisiti delle cessioni intracomunitarie non imponibili
Affinché una vendita possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile ai fini IVA, devono sussistere alcune condizioni fondamentali previste dalla normativa.
Tra gli elementi principali figurano:
- la natura onerosa dell’operazione
- la soggettività passiva IVA di cedente e cessionario
- il trasferimento del diritto di proprietà o di un diritto reale sul bene
- il trasporto fisico del bene da uno Stato membro a un altro
Quest’ultimo elemento è particolarmente rilevante. La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno più volte sottolineato che il trasferimento fisico dei beni rappresenta la condizione sostanziale che giustifica la non imponibilità IVA.
Di conseguenza, la dimostrazione dell’effettivo trasferimento assume un ruolo centrale nell’intero sistema delle operazioni intracomunitarie.
Il momento di effettuazione dell’operazione
Dal punto di vista temporale, la normativa stabilisce quando una cessione intracomunitaria si considera effettuata. Secondo l’articolo 39 del decreto-legge n. 331 del 1993, l’operazione si perfeziona nel momento in cui ha inizio il trasporto o la spedizione dei beni verso il cessionario o verso un soggetto da lui incaricato.
Tuttavia, se la fattura viene emessa prima dell’inizio del trasporto, il momento impositivo coincide con la data del documento, ma limitatamente all’importo fatturato.
Questo meccanismo può generare dubbi applicativi quando la vendita riguarda beni complessi o realizzati su commessa, per i quali vengono emesse fatture in più fasi durante il processo produttivo.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate
Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda una società impegnata nella produzione di generatori di vapore destinati a un impianto situato in un altro Paese dell’Unione europea.
Si tratta di macchinari altamente complessi, realizzati su misura e privi di possibilità di utilizzo alternativo. Proprio per questa ragione, il ciclo produttivo può durare anche diversi anni.
Nel corso della lavorazione:
- il cliente acquisisce progressivamente la proprietà delle varie componenti
- i beni restano comunque nello stabilimento italiano del produttore
- vengono effettuate ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi
La società emette fatture non imponibili per ogni fase conclusa della produzione, trattandole come operazioni intracomunitarie.
Con l’introduzione del nuovo regime sanzionatorio, tuttavia, è sorto il dubbio che il termine dei novanta giorni potesse iniziare a decorrere già dalle consegne parziali o dalle fatture di acconto, anche se il bene non era ancora completato né trasportabile.
La soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in situazioni come quella descritta, i pagamenti periodici devono essere considerati semplici acconti legati allo stato di avanzamento della produzione.
Anche se il cessionario acquisisce formalmente la proprietà dei singoli componenti, tali beni non lasciano lo stabilimento italiano e continuano a essere oggetto di lavorazioni successive. Di conseguenza, non si può ancora parlare di una vera e propria cessione intracomunitaria ai fini della disciplina sanzionatoria.
Secondo l’Agenzia, la cessione rilevante si realizza solo quando il bene è completo e viene consegnato al vettore o allo spedizioniere per il trasporto verso lo Stato membro di destinazione.
Pertanto:
- il termine dei 90 giorni decorre da quel momento
- non decorre dalla data delle fatture di acconto
- non decorre dalla consegna di componenti ancora in lavorazione
La prova del trasferimento dei beni
Per dimostrare l’avvenuto trasferimento dei beni in un altro Stato membro, il cedente deve conservare una documentazione idonea.
Tra i documenti generalmente utilizzati rientrano:
- il documento di trasporto (DDT)
- la lettera di vettura internazionale (CMR)
- altra documentazione commerciale o logistica che provi l’effettiva spedizione
Queste modalità di prova sono coerenti con l’orientamento della prassi amministrativa e con le indicazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate in precedenti documenti interpretativi.
Termine di 90 giorni non rispettato
Se entro il termine previsto non viene acquisita la prova dell’arrivo dei beni nel Paese di destinazione, il cedente deve intervenire tempestivamente per regolarizzare la posizione fiscale.
In tal caso occorre:
- integrare la fattura con l’addebito dell’IVA
- versare l’imposta dovuta
Qualora la prova dell’effettivo trasferimento emerga solo in un momento successivo, il sistema consente comunque di recuperare l’imposta versata.
Recupero dell’IVA in caso di prova tardiva
Se il cedente riesce successivamente a dimostrare che i beni sono stati effettivamente trasferiti in un altro Stato membro, potrà recuperare l’IVA versata tramite gli strumenti previsti dalla normativa.
In particolare, è possibile procedere attraverso:
- l’emissione di una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633/1972
- la presentazione di una richiesta di rimborso, prevista dall’articolo 30-ter della stessa normativa
Questa soluzione è coerente con l’orientamento della giurisprudenza europea, secondo cui gli Stati membri devono garantire il diritto alla non imponibilità quando venga dimostrato, anche successivamente, che l’operazione soddisfa i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina IVA.