Con la risposta n. 16/2026, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata su un caso di successione transfrontaliera che coinvolge un ente pubblico svizzero e una partecipazione societaria italiana. Chiarendo i limiti applicativi dell’esenzione dall’imposta di successione prevista dall’articolo 3, comma 4, del Testo unico delle successioni e donazioni (TUS).
Nel caso concreto, un Comune svizzero del Canton Ticino, ente territoriale di diritto pubblico, è stato designato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera. Stato in cui la stessa aveva domicilio e residenza. Il testamento, redatto secondo la normativa elvetica, attribuiva all’ente, tra gli altri cespiti. La partecipazione totalitaria in una società italiana, della quale la de cuius era socia unica e amministratrice.
Imponibilità in Italia della partecipazione societaria
L’Agenzia delle Entrate ribadisce preliminarmente che il trasferimento della partecipazione totalitaria in una società avente sede e oggetto sociale in Italia costituisce una fattispecie imponibile ai fini dell’imposta di successione italiana.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), TUS, sono infatti soggetti a imposizione i beni e i diritti esistenti nel territorio dello Stato, anche quando il de cuius non era residente in Italia. La quota societaria rappresenta, sotto questo profilo, un bene fiscalmente rilevante nel territorio italiano.
Esenzione per enti pubblici esteri nel trasferimento mortis causa
L’ente svizzero, nel presentare interpello, ha chiesto se fosse possibile applicare l’esenzione dall’imposta di successione prevista dall’articolo 3, comma 4, TUS. Disposizione che riguarda i trasferimenti a favore di enti pubblici e organismi senza scopo di lucro.
L’Agenzia riconosce che un Comune svizzero rientra astrattamente nella categoria degli enti pubblici territoriali, potenzialmente destinatari del regime agevolativo. Tuttavia, precisa che per:
- enti pubblici esteri,
- fondazioni e associazioni costituite in Stati extra UE,
- Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo,
l’esenzione è subordinata alla verifica della condizione di reciprocità.
La condizione di reciprocità: requisito essenziale
La normativa italiana prevede che l’agevolazione sia riconoscibile solo se esiste un accordo formale tra l’Italia e lo Stato estero di residenza dell’ente beneficiario, accordo che garantisca un trattamento fiscale equivalente.
In particolare, è necessario che lo Stato estero assicuri che i trasferimenti mortis causa a favore di enti italiani senza scopo di lucro. Non siano soggetti, in quel Paese, a un’imposta di successione o a un tributo equivalente.
L’Agenzia sottolinea che:
- la verifica della reciprocità non rientra nella sua competenza diretta;
- tale condizione deve essere formalmente attestata dal Ministero degli Affari Esteri o da altra autorità istituzionale competente;
- tra Italia e Svizzera non risulta essere mai stata formalizzata alcuna intesa idonea a riconoscere la reciprocità ai fini dell’articolo 3, comma 4, TUS.
Trasferimento mortis causa e risposta dell’Agenzia
In assenza di una formale attestazione della condizione di reciprocità, l’esenzione dall’imposta di successione non può trovare applicazione.
Di conseguenza:
- il Comune svizzero non può beneficiare del regime agevolato;
- il trasferimento della partecipazione nella società italiana è soggetto a imposta di successione e donazione in Italia;
- l’imposizione avverrà secondo le regole ordinarie previste dal TUS.