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12 Settembre 2025
4 Minuti di lettura

Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

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13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del Registro e di altri tributi indiretti, un provvedimento che raccoglie, coordina e aggiorna le norme vigenti, apportando modifiche volte a garantire una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica dell’intero impianto normativo.

Il quadro normativo di riferimento

Con il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025, predisposto in attuazione della legge delega n. 111/2023, il Governo ha dato seguito al progetto di riordino del sistema tributario. La legge delega ha conferito al legislatore il compito di adottare decreti volti a raccogliere le norme fiscali in testi unici e in un codice del diritto tributario, così da rendere più ordinata e accessibile la disciplina.

Il nuovo Testo Unico rappresenta il quinto tassello di questo percorso di riforma. In precedenza erano stati già approvati:

  • il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs n. 173/2024)
  • il Testo unico dei tributi erariali minori (Dlgs n. 174/2024)
  • il Testo unico della giustizia tributaria (Dlgs n. 175/2024)
  • il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (Dlgs n. 33/2025).

Il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.

Contenuti principali del nuovo Testo Unico

Il provvedimento raccoglie la disciplina relativa a imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).

Confluiscono nel nuovo corpo normativo le disposizioni contenute nei precedenti testi unici:

  • il Dpr n. 131/1986 (Testo unico sull’imposta di registro, Tur)
  • il Dlgs n. 346/1990 (Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, Tus)
  • il Dlgs n. 347/1990 (Testo unico sulle imposte ipotecarie e catastali, Tuic).

L’operazione di coordinamento ha mantenuto inalterata la sostanza delle norme, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare formulazioni obsolete, introdurre disposizioni di raccordo o recepire modifiche già apportate da recenti interventi normativi, come il Dlgs n. 139/2024, che ha razionalizzato il sistema delle imposte indirette diverse dall’Iva.

Struttura e tecnica redazionale

Il Testo Unico si compone di 205 articoli, suddivisi in sei parti, ciascuna dedicata a uno specifico settore impositivo. Questa organizzazione tematica ha l’obiettivo di facilitare la consultazione e di ridurre le incertezze interpretative.

Le sei parti del Testo Unico riguardano:

  • Imposta di registro
  • Imposte ipotecarie e catastali
  • Imposta sulle successioni e donazioni
  • Imposta di bollo e Ivafe
  • Regimi sostitutivi e agevolazioni
  • Disposizioni finali, con le norme di interpretazione autentica, l’elenco delle disposizioni abrogate e la data di entrata in vigore.

Non sono state incluse le disposizioni relative a accertamento e sanzioni tributarie, già disciplinate da testi normativi specifici.

Regimi agevolativi ed esenzioni

Una parte rilevante del Testo Unico è dedicata ai regimi sostitutivi e alle norme di agevolazione ed esenzione. Si tratta di disposizioni volte ad alleggerire il carico fiscale in particolari situazioni, come la costituzione di fondi immobiliari o la trasformazione di enti in società o cooperative.

Sono state ricomprese soltanto le norme che riguardano imposta di registro e tributi indiretti; restano invece escluse quelle che interessano altre imposte o che già trovano collocazione in discipline organiche di settore.

Allegati e tabelle

Il Testo Unico è corredato da quattro allegati che raccolgono le tariffe e le tabelle, aggiornando quelle già contenute nei testi previgenti.

  • L’Allegato 1 riguarda l’imposta di registro, con la classificazione degli atti soggetti a registrazione obbligatoria, a registrazione in caso d’uso e di quelli esenti. È stata inoltre inserita la disciplina sul credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”, già prevista dall’articolo 7 della legge n. 448/1998.
  • L’Allegato 2 riporta gli atti soggetti a imposte e tasse ipotecarie e catastali.
  • Mentre per l’Allegato 3 disciplina gli atti e documenti soggetti a imposta di bollo e quelli esenti.
  • L’Allegato 4 contiene i coefficienti utilizzati per il calcolo dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

La portata innovativa e gli obiettivi di semplificazione

Il nuovo Testo Unico si colloca in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione normativa. Riunendo in un unico corpus disposizioni sparse e in parte datate, il legislatore mira a offrire ai contribuenti e agli operatori del diritto uno strumento più chiaro e coerente, riducendo il rischio di contrasti interpretativi.

La riforma ha una duplice finalità: da un lato, garantire certezza del diritto e uniformità applicativa, dall’altro, favorire una maggiore trasparenza e comprensibilità delle norme fiscali.

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