13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del Registro e di altri tributi indiretti, un provvedimento che raccoglie, coordina e aggiorna le norme vigenti, apportando modifiche volte a garantire una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica dell’intero impianto normativo.
Il quadro normativo di riferimento
Con il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025, predisposto in attuazione della legge delega n. 111/2023, il Governo ha dato seguito al progetto di riordino del sistema tributario. La legge delega ha conferito al legislatore il compito di adottare decreti volti a raccogliere le norme fiscali in testi unici e in un codice del diritto tributario, così da rendere più ordinata e accessibile la disciplina.
Il nuovo Testo Unico rappresenta il quinto tassello di questo percorso di riforma. In precedenza erano stati già approvati:
- il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs n. 173/2024)
- il Testo unico dei tributi erariali minori (Dlgs n. 174/2024)
- il Testo unico della giustizia tributaria (Dlgs n. 175/2024)
- il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (Dlgs n. 33/2025).
Il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.
Contenuti principali del nuovo Testo Unico
Il provvedimento raccoglie la disciplina relativa a imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie estere).
Confluiscono nel nuovo corpo normativo le disposizioni contenute nei precedenti testi unici:
- il Dpr n. 131/1986 (Testo unico sull’imposta di registro, Tur)
- il Dlgs n. 346/1990 (Testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, Tus)
- il Dlgs n. 347/1990 (Testo unico sulle imposte ipotecarie e catastali, Tuic).
L’operazione di coordinamento ha mantenuto inalterata la sostanza delle norme, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare formulazioni obsolete, introdurre disposizioni di raccordo o recepire modifiche già apportate da recenti interventi normativi, come il Dlgs n. 139/2024, che ha razionalizzato il sistema delle imposte indirette diverse dall’Iva.
Struttura e tecnica redazionale
Il Testo Unico si compone di 205 articoli, suddivisi in sei parti, ciascuna dedicata a uno specifico settore impositivo. Questa organizzazione tematica ha l’obiettivo di facilitare la consultazione e di ridurre le incertezze interpretative.
Le sei parti del Testo Unico riguardano:
- Imposta di registro
- Imposte ipotecarie e catastali
- Imposta sulle successioni e donazioni
- Imposta di bollo e Ivafe
- Regimi sostitutivi e agevolazioni
- Disposizioni finali, con le norme di interpretazione autentica, l’elenco delle disposizioni abrogate e la data di entrata in vigore.
Non sono state incluse le disposizioni relative a accertamento e sanzioni tributarie, già disciplinate da testi normativi specifici.
Regimi agevolativi ed esenzioni
Una parte rilevante del Testo Unico è dedicata ai regimi sostitutivi e alle norme di agevolazione ed esenzione. Si tratta di disposizioni volte ad alleggerire il carico fiscale in particolari situazioni, come la costituzione di fondi immobiliari o la trasformazione di enti in società o cooperative.
Sono state ricomprese soltanto le norme che riguardano imposta di registro e tributi indiretti; restano invece escluse quelle che interessano altre imposte o che già trovano collocazione in discipline organiche di settore.
Allegati e tabelle
Il Testo Unico è corredato da quattro allegati che raccolgono le tariffe e le tabelle, aggiornando quelle già contenute nei testi previgenti.
- L’Allegato 1 riguarda l’imposta di registro, con la classificazione degli atti soggetti a registrazione obbligatoria, a registrazione in caso d’uso e di quelli esenti. È stata inoltre inserita la disciplina sul credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”, già prevista dall’articolo 7 della legge n. 448/1998.
- L’Allegato 2 riporta gli atti soggetti a imposte e tasse ipotecarie e catastali.
- Mentre per l’Allegato 3 disciplina gli atti e documenti soggetti a imposta di bollo e quelli esenti.
- L’Allegato 4 contiene i coefficienti utilizzati per il calcolo dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.
La portata innovativa e gli obiettivi di semplificazione
Il nuovo Testo Unico si colloca in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione normativa. Riunendo in un unico corpus disposizioni sparse e in parte datate, il legislatore mira a offrire ai contribuenti e agli operatori del diritto uno strumento più chiaro e coerente, riducendo il rischio di contrasti interpretativi.
La riforma ha una duplice finalità: da un lato, garantire certezza del diritto e uniformità applicativa, dall’altro, favorire una maggiore trasparenza e comprensibilità delle norme fiscali.