Le modifiche al Superbonus al 70% e le nuove disposizioni per il 2024 portano diverse novità al panorama dei bonus edilizi. A partire dal 1° gennaio 2024, il Superbonus sarà ridotto al 70%, con una successiva diminuzione al 65% nel 2025. Per i cantieri già in corso, la detrazione al 110% sarà mantenuta solo se i lavori sono stati asseverati entro il 31 dicembre 2023. Per le opere da realizzare, si applicheranno le nuove aliquote.
Sal: Superbonus e nuove disposizioni
In caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura basato sullo Stato Avanzamento Lavori (Sal) entro il 31 dicembre 2023, le detrazioni del Superbonus al 110% non saranno recuperate se tali interventi non sono stati completati, anche se non è ancora soddisfatto il requisito del miglioramento di due classi energetiche.
Per i lavori già avviati, solo coloro che hanno effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potranno mantenere il beneficio nella misura originaria del 110%.
Per tutelare i cittadini con redditi più bassi e consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110%, è stato istituito un fondo povertà. Questo fondo è destinato a coloro con un basso Isee (inferiore a 15.000 euro) che abbiano completato almeno il 60% dei lavori entro il 2023. Il fondo coprirà le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 e sarà erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo modalità da definire con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Limitazioni per interventi di barriere architettoniche
Il decreto introduce ulteriori limitazioni per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. Tra le novità, i contribuenti possono usufruire di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici in edifici già esistenti. Il rispetto dei requisiti deve risultare da un’apposita asseverazione, e i pagamenti devono essere tracciati attraverso un “bonifico parlante”.
Infine, si esclude la possibilità di cedere il bonus per i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Sono inclusi nei piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, a meno che non sia stato richiesto il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del Dl n. 212/2023.