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5 Aprile 2024
4 Minuti di lettura

Registri pubblici di immobili: protezione dei dati personali

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In data 29 Gennaio 2024, sono stati forniti chiarimenti riguardo all’uso corretto della Sezione D nelle note presentate al conservatore dei registri immobiliari, contenenti “eventuali altre informazioni” necessarie per una pubblicità completa.

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto le prime linee guida operative relative al sistema di pubblicità immobiliare per garantire i diritti in materia di protezione dei dati personali. Per effettuare una procedura nei registri immobiliari (trascrizione, iscrizione, annotazione), è richiesto di presentare al conservatore il documento giuridico da pubblicare e una nota correlata, nella quale devono essere inclusi i dati esplicitamente richiesti dalla legge. La circolare, in particolare, si concentra sulla nota, identificando potenziali problemi legati al trattamento dei dati personali contenuti in essa, come informazioni su condanne penali, etnia, orientamento religioso o sessuale.

Dati personali sui registri pubblici immobiliari

La gestione di tali problematiche, alla luce dei recenti principi in materia di protezione dei dati personali, è spiegata nella circolare n. 1/E del 29 gennaio 2024. Si pone particolare attenzione sull’uso appropriato della Sezione D nelle note di trascrizione, iscrizione e annotazione.

La necessità di fornire queste indicazioni deriva dal fatto che sia il documento giuridico sia la nota possono contenere informazioni non strettamente necessarie alla procedura nei registri immobiliari ma accessibili al pubblico. Questa esigenza è diventata più significativa con l’accesso sempre più ampio alle informazioni dei registri immobiliari grazie alla loro digitalizzazione progressiva.

Sezione D dei registri immobiliari

L’Agenzia ricorda che attualmente le note sono composte da quattro sezioni, di cui la Sezione D è quella più a rischio, in quanto offre spazio per inserire ulteriori informazioni a discrezione del richiedente. L’Agenzia richiama i principi di “autosufficienza” e “autoresponsabilità” della nota, stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiedente è responsabile del contenuto della nota.

Inoltre, l’Agenzia specifica che il conservatore non è responsabile del contenuto della nota e che è compito dei notai, degli avvocati e di altri soggetti che preparano le richieste di procedura, utilizzare correttamente la Sezione D della nota, includendo solo informazioni necessarie per una pubblicità completa. Queste figure devono evitare un uso improprio della Sezione D con informazioni non pertinenti, come dati personali non rilevanti per la procedura di pubblicità.

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