1. Introduzione al Trust: Definizione e Riconoscimento Giuridico
Il Trust è un istituto di origine anglosassone, introdotto nell’ordinamento italiano a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, avvenuta con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Esso configura un rapporto giuridico fiduciario in cui un soggetto, il disponente (o settlor), trasferisce beni a un altro soggetto, il trustee, affinché questi li amministri secondo regole stabilite nell’atto istitutivo, con lo scopo di perseguire specifici interessi o benefici a favore di uno o più soggetti (i beneficiari).
2. Caratteristiche Fondamentali del Trust
Segregazione Patrimoniale
L’aspetto centrale del Trust è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti nel Trust costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello:
- del disponente,
- del trustee,
- dei beneficiari.
Ciò significa che tali beni non sono aggredibili dai creditori di nessuna delle suddette parti, garantendo una tutela patrimoniale efficace.
Elementi Identificativi Secondo la Convenzione dell’Aja
L’art. 2 della Convenzione dell’Aja identifica le seguenti caratteristiche essenziali:
- Il patrimonio in Trust è distinto da quello del trustee;
- I beni sono intestati al trustee o a un terzo in suo nome;
- Il trustee ha il potere e il dovere di gestire i beni secondo le istruzioni contenute nell’atto costitutivo;
- Il trustee deve rendere conto del proprio operato in modo trasparente.
3. Il Disponente come “Excluded Person” e il Ruolo degli Altri Soggetti
Nel modello di Trust analizzato, il disponente è qualificato come “excluded person”, ossia non può trarre vantaggio dai beni conferiti. Il potere amministrativo è affidato al trustee, mentre la gestione finanziaria può essere affidata, in via delegata, a un investment adviser, nei limiti del mandato stabilito.
4. Qualificazione fiscale del trust in Italia
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 145 del 28 maggio 2025, ha chiarito che un Trust può essere considerato un soggetto fiscalmente autonomo ai fini delle imposte italiane, purché sussistano requisiti di effettività nella struttura e nei poteri attribuiti.
Le Circolari Interpretative dell’Agenzia
Tra le principali fonti interpretative si citano:
- Circolare n. 48/E del 2007
- Circolare n. 61/E del 2010
- Circolare n. 34/E del 2022 (che ha integrato le precedenti)
Secondo tali documenti, il Trust non è riconosciuto fiscalmente se:
- Il disponente mantiene il controllo diretto o indiretto sui beni;
- Il trustee non esercita poteri effettivi, ma è soggetto a condizionamenti da parte del disponente o dei beneficiari.
5. Caso Pratico: Trust Inglese con Sede a Malta
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un Trust regolato dalla legge inglese, ma fiscalmente residente a Malta, costituito dal disponente per segregare parte del proprio patrimonio a favore della moglie, della figlia e dei futuri discendenti, con durata massima di 125 anni.
Richiesta dell’Istante
Il contribuente (disponente) intende trasferire al Trust una partecipazione non qualificata in una società italiana e chiede se il Trust possa essere considerato un soggetto passivo d’imposta autonomo, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.
6. I Soggetti Coinvolti: Trustee, Protector e Investment Adviser
Il Trustee
Figura centrale del Trust, ha pieni poteri gestionali. Tuttavia, può delegare specifiche funzioni, ad esempio per attività da svolgere fuori dal territorio maltese o che richiedano competenze specialistiche.
Il Protector
Il protector ha poteri speciali come:
- la rimozione di beneficiari o la previsione della loro esclusione futura,
- la modifica della legge regolatrice del Trust e del foro competente,
- la nomina e rimozione del trustee.
È un avvocato indipendente, senza legami con il disponente o i beneficiari, e vincolato da obblighi deontologici.
L’Investment Adviser
Il consulente per gli investimenti può gestire il portafoglio del Trust, ma solo nei limiti fissati dal trustee. Anche questa figura mantiene piena autonomia professionale e non ha legami con le altre parti coinvolte.
7. Registrazione e Trattamento Fiscale a Malta
Il Trust è stato regolarmente registrato presso le autorità maltesi, attraverso la presentazione del Form Trust 01. Il trustee ha optato per la tassazione del Trust come persona giuridica residente a Malta, soggetta all’imposta sui redditi societari su base mondiale.
8. Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
Analizzando:
- la struttura del Trust,
- le clausole dell’atto istitutivo,
- l’autonomia dei poteri del trustee,
- l’effettiva esclusione del disponente dal godimento dei beni,
l’Agenzia ha concluso che il Trust può essere considerato un soggetto fiscalmente autonomo, e non interposto, ai sensi della normativa italiana. Pertanto, è legittimo trattarlo come un contribuente separato per fini fiscali.
9. Considerazioni Finali
Questo chiarimento rafforza l’importanza di una corretta configurazione giuridica e funzionale del Trust per evitare contestazioni in sede fiscale. È essenziale che:
- il disponente sia effettivamente spossessato dei beni;
- il trustee agisca con piena autonomia;
- la documentazione sia coerente e trasparente;
- i soggetti coinvolti siano indipendenti e qualificati.
Solo in tali condizioni il Trust potrà ottenere il riconoscimento di soggetto d’imposta distinto, con tutti i vantaggi e le responsabilità che ciò comporta.