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27 Febbraio 2026
9 Minuti di lettura

Collegamento tra POS e Registratori Telematici: i chiarimenti dell’Agenzia

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Con la Risposta n. 44 del 20 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento interpretativo sull’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico (POS) e registratori telematici (RT), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025.

Il documento di prassi affronta un caso concreto particolarmente articolato e consente di delineare con precisione l’ambito oggettivo dell’obbligo, distinguendo tra attività commerciali ordinarie e attività soggette a regimi fiscali speciali, come l’imposta sugli intrattenimenti.

Il principio affermato è chiaro: l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico riguarda esclusivamente le attività per le quali è prevista l’emissione del documento commerciale. Non si applica invece alle attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti né a quelle prive di obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere la portata del chiarimento occorre partire dal dato normativo.

L’articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 127/2015 disciplina la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte degli esercenti attività al dettaglio e assimilate. Tale disposizione è stata modificata dalla Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che ha introdotto l’obbligo di collegamento tra i dispositivi di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione fiscale.

La finalità dell’intervento legislativo è evidente:
rafforzare la tracciabilità delle operazioni, assicurare coerenza tra importi incassati tramite POS e corrispettivi memorizzati nel registratore telematico, e migliorare l’efficacia dei controlli fiscali.

Le modalità tecniche di attuazione sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025. È importante sottolineare che non è richiesto un collegamento fisico tra i dispositivi, bensì un abbinamento logico attraverso un servizio telematico messo a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

In sostanza, il sistema consente di associare il POS allo strumento di certificazione, garantendo che i dati dei pagamenti elettronici siano coerenti con quelli dei documenti commerciali trasmessi.

pos e registratori telematici

Il caso sottoposto all’Agenzia: un centro bowling con attività plurime

L’istanza di interpello proviene da una società che gestisce un centro ricreativo articolato in più settori:

  • bowling;
  • sala giochi;
  • sala carambole e ping pong;
  • bar;
  • ristorante.

La particolarità del caso risiede nel fatto che ciascuna attività è soggetta a un regime fiscale differente.

Il bowling opera tramite biglietteria SIAE ed è assoggettato all’imposta sugli intrattenimenti.
Il bar e il ristorante emettono documenti commerciali tramite registratore telematico.
Le altre attività ricreative (sala giochi, carambole, ping pong) non sono soggette a obbligo di emissione di scontrino o fattura.

Questa eterogeneità ha generato dubbi operativi in merito all’applicazione del nuovo obbligo di collegamento POS–RT.

Le attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti: il caso del bowling

Per quanto riguarda il bowling, l’Agenzia richiama la disciplina contenuta nel DPR 544/1999, che regola la certificazione dei corrispettivi per le attività di intrattenimento.

In particolare, la normativa prevede che la certificazione avvenga tramite titoli di accesso emessi da apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Il successivo DM 13 luglio 2000 ha stabilito che i dati relativi ai titoli di accesso siano trasmessi al sistema centrale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e messi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria tramite la SIAE.

Ne consegue che tali corrispettivi non rientrano nel perimetro applicativo del Dlgs 127/2015, poiché seguono un autonomo sistema di certificazione e trasmissione.

L’Agenzia ribadisce quindi un principio già espresso in precedenza:
le attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti sono escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto per il commercio al dettaglio.

Di conseguenza, per il bowling non è richiesto alcun collegamento tra POS e biglietteria automatizzata.

Attività prive di obblighi di certificazione: sala giochi e attività sportive ricreative

Diversa ma altrettanto chiara è la posizione relativa alla sala giochi, alle carambole e al ping pong.

Trattandosi di attività che non comportano l’emissione obbligatoria di documento commerciale, non si genera un corrispettivo da memorizzare e trasmettere ai sensi del Dlgs 127/2015.

In tali ipotesi, l’obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 non trova applicazione.
È sufficiente che il POS sia regolarmente accreditato e censito, senza necessità di collegamento con un registratore telematico.

Bar e ristorante: l’obbligo pieno di collegamento

La situazione cambia radicalmente per bar e ristoranti.

Queste attività rientrano tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del decreto IVA e sono soggette:

  • alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi;
  • alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate;
  • all’emissione del documento commerciale.

Proprio perché in questi casi esiste un obbligo di certificazione dei corrispettivi, scatta anche l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.

L’Agenzia chiarisce inoltre che il semplice sistema di “scambio importo” – che consente il trasferimento automatico dell’importo dal registratore al POS – non è sufficiente a integrare l’adempimento richiesto dalla norma. Occorre procedere secondo le modalità formali previste dal provvedimento del 31 ottobre 2025.

Utilizzo di un unico POS per più attività

Un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di utilizzare un unico dispositivo POS per incassare pagamenti riferiti a diverse attività esercitate nello stesso complesso.

La normativa non vieta questa soluzione. Tuttavia, è necessario che:

  • il dispositivo sia correttamente censito;
  • sia collegato al registratore telematico per le attività soggette a certificazione;
  • le operazioni siano registrate in modo coerente e completo.

Il momento rilevante è quello della registrazione dell’operazione sul registratore telematico, in cui viene indicata la forma di pagamento e il relativo importo nel documento commerciale.

L’obiettivo della disciplina non è moltiplicare i dispositivi, ma garantire la corretta associazione tra pagamento elettronico e operazione certificata.

POS mobili e dispositivi basati su smartphone

Infine, l’Agenzia affronta il tema dei POS di nuova generazione, basati su app o dispositivi mobili.

Tali strumenti restano pienamente validi anche dopo il 1° gennaio 2026. Non vi è alcuna esclusione normativa.

L’unica distinzione riguarda, ancora una volta, la natura dell’attività:

  • se il dispositivo è utilizzato per attività soggette a emissione di documento commerciale, deve essere collegato al registratore telematico;
  • se è utilizzato per attività non soggette a certificazione, è sufficiente il censimento.

Una distinzione netta tra regimi fiscali

La Risposta n. 44/2026 conferma che il legislatore ha operato una distinzione precisa tra:

  • attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti;
  • attività prive di obbligo di certificazione;
  • attività commerciali ordinarie soggette a memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Solo queste ultime sono pienamente interessate dall’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.

Il criterio guida è dunque funzionale: l’obbligo di collegamento esiste solo laddove esiste un obbligo di emissione del documento commerciale.
In assenza di tale presupposto, non vi è alcuna estensione automatica dell’adempimento.

La risposta dell’Agenzia contribuisce così a delimitare con maggiore certezza operativa l’ambito applicativo della nuova disciplina, evitando interpretazioni eccessivamente estensive e garantendo coerenza sistematica tra i diversi regimi fiscali.

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