La polizza sanitaria stipulata da un ente pubblico a favore dei dipendenti che operano all’estero è soggetta a tassazione e concorre alla formazione del reddito complessivo. Anche quando l’assicurazione sia prevista come obbligatoria dallo Statuto dell’ente e attivata in Paesi privi di assistenza sanitaria pubblica. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 249 del 18 settembre 2025, confermando l’applicazione del principio di onnicomprensività previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).
Il caso esaminato
L’interpello è stato presentato da un ente pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza di un ministero, che opera sia in Italia (con sedi a Roma e Milano) sia all’estero. Per il personale inviato fuori dai confini nazionali, lo Statuto prevede l’obbligo di stipulare una copertura sanitaria che comprende anche i familiari conviventi a carico. Qualora il Paese di destinazione non disponga di un sistema di assistenza sanitaria diretta.
La polizza, stipulata con una compagnia assicurativa, copre malattia, infortuni e maternità. Il premio è interamente sostenuto dall’ente e varia in base alla tipologia di copertura, che può essere individuale o estesa alla famiglia. Per le sedi italiane, invece, i dipendenti possono estendere la polizza ai familiari, ma l’eventuale quota aggiuntiva resta a loro carico.
I premi assicurativi sono stati trattati come fringe benefit
In passato, i premi assicurativi sono stati trattati fiscalmente come fringe benefit ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. L’ente riteneva però che, per i lavoratori all’estero, tali somme dovessero essere escluse dall’imponibile in quanto assimilabili a contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Richiamando l’articolo 51, comma 2, lettera a) dello stesso Tuir.
Il principio di onnicomprensività
L’Agenzia ha ricordato che l’articolo 51, comma 1, del Tuir stabilisce un principio chiaro: costituisce reddito di lavoro dipendente qualsiasi somma o valore percepito in relazione al rapporto di lavoro. A prescindere dalla forma in cui viene erogato e anche se corrisposto a titolo gratuito. Le deroghe a questo principio sono tassative e riguardano soltanto i contributi previdenziali e assistenziali versati per obbligo di legge. Finalizzati a garantire prestazioni sociali e non semplici coperture assicurative private.
Perché la polizza è tassabile
Analizzando la normativa e la prassi, l’Agenzia ha escluso che la polizza sanitaria in questione possa beneficiare delle eccezioni previste dal Tuir. Il premio assicurativo non può essere considerato un contributo assistenziale, poiché manca la finalità di solidarietà collettiva rivolta a soggetti in stato di bisogno, come specificato nella circolare n. 326/1997. Allo stesso modo, non rientra tra i contributi previdenziali, poiché non garantisce prestazioni obbligatorie per legge, ma si limita a fornire un servizio assicurativo a tutela della salute del dipendente e dei suoi familiari.
Il premio corrisposto dall’ente concorre alla formazione del reddito
Di conseguenza, il premio corrisposto dall’ente, anche quando sia previsto dallo Statuto e obbligatorio per i dipendenti in servizio all’estero, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo le regole stabilite dall’articolo 51, comma 1, del Tuir.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate rafforza l’orientamento secondo cui le polizze sanitarie stipulate dal datore di lavoro. Anche in presenza di obblighi statutari e in contesti privi di assistenza pubblica. Devono essere considerate parte integrante della retribuzione e quindi soggette a tassazione ordinaria.