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3 Ottobre 2025
4 Minuti di lettura

Onlus, Superbonus e sconto in fattura per le spese del 2025

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Aggiornamento del 16 settembre 2025

Premessa: Superbonus e Onlus

Il tema del Superbonus continua a generare dubbi, soprattutto dopo i diversi interventi normativi che ne hanno ristretto progressivamente l’applicazione. In questo contesto, le Onlus (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) si trovano spesso a chiedere chiarimenti, dal momento che i loro immobili sono destinati ad attività di interesse pubblico e sociale.

Una delle questioni centrali riguarda la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali anche nel 2025, in particolare per quanto riguarda:

  • la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi,
  • lo sconto in fattura applicato dalle imprese esecutrici,
  • oppure la cessione del credito d’imposta a terzi (banche, intermediari finanziari, fornitori).

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 241 del 15 settembre 2025, ha chiarito la posizione delle Onlus, confermando che, a determinate condizioni, gli enti possono continuare ad accedere al Superbonus anche per le spese sostenute nell’anno in corso.

La condizione essenziale: la data della CILA-Superbonus

L’elemento decisivo è la data della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus).

  • Se la CILA-Superbonus è stata presentata entro il 30 marzo 2024, la Onlus mantiene il diritto a fruire delle agevolazioni del Superbonus anche per le spese sostenute nel 2025.
  • Se invece la comunicazione è stata depositata dopo quella data, non sarà più possibile accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito, ma solo alla detrazione diretta in dichiarazione (salvo ulteriori modifiche normative future).

Questa deroga tutela dunque gli enti che avevano già programmato e avviato i lavori prima della stretta normativa, permettendo loro di portare avanti le operazioni edilizie senza perdere il vantaggio fiscale.

Il caso concreto analizzato dall’Agenzia

L’interpello che ha dato origine al chiarimento riguarda una cooperativa sociale Onlus di diritto, proprietaria di un edificio composto da sei unità immobiliari:

  • quattro abitazioni di tipo popolare (A/4);
  • due pertinenze (C/2 – magazzini/depositi e C/6 – autorimesse).

La Onlus aveva:

  • presentato la CILA-Superbonus nel 2023,
  • avviato i lavori nell’agosto 2023,
  • realizzato solo alcuni SAL (Stati Avanzamento Lavori) parziali, senza aver ancora completato tutte le opere.

Di fronte a questa situazione, l’ente ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se le spese sostenute nel 2025 potessero beneficiare ancora delle agevolazioni e, soprattutto, quale aliquota fosse applicabile (110% o 65%).

Le richieste della Onlus

In particolare, la cooperativa sociale ha posto tre quesiti:

  1. Interventi antisismici (Sismabonus) → è possibile fruire dello sconto in fattura per le spese sostenute nel 2025? In caso affermativo, con quale aliquota: 110% oppure 65%?
  2. Interventi energetici (Ecobonus) → si può optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, oppure è obbligatoria la detrazione diretta?
  3. Misura del bonus → per entrambe le tipologie di intervento, l’agevolazione è pari al 100%, al 110% o al 65%?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha analizzato la normativa vigente, ricordando che il Decreto Rilancio (Dl 34/2020) è stato più volte modificato, soprattutto con il:

  • Decreto Cessioni (Dl 11/2023, convertito in legge 38/2023), che ha fortemente limitato la possibilità di cedere i crediti o richiedere lo sconto in fattura;
  • Dl 39/2024, che ha ulteriormente rimodulato il perimetro delle agevolazioni.

Il principio generale

Il legislatore ha stabilito un divieto generale di utilizzare il credito con modalità diverse dalla detrazione diretta. Tuttavia, sono state introdotte delle deroghe, sia oggettive (in base al tipo di intervento) sia soggettive (in base al tipo di beneficiario).

Le Onlus rientrano proprio tra i soggetti per i quali continua a valere questa deroga soggettiva: se la CILA-Superbonus è stata depositata entro il 30 marzo 2024, l’ente mantiene il diritto allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

Aliquote: 110% o 65%?

Il punto più delicato riguarda la percentuale di detrazione spettante.

  • La detrazione al 110% è ancora prevista fino al 31 dicembre 2025, ma solo per determinati immobili appartenenti alle categorie catastali B/1 (collegi, convitti, seminari), B/2 (case di cura e ospedali con o senza fine di lucro) e D/4.
  • Per tutti gli altri immobili, compresi quelli della Onlus richiedente (abitazioni popolari e pertinenze), l’agevolazione scende al 65% per le spese sostenute nel 2025.

La Onlus potrà accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito, ma con una detrazione pari al 65%, non al 110%.

Fondo dedicato alle Onlus

Un’ulteriore misura di sostegno riguarda l’istituzione di un fondo per la riqualificazione energetica degli immobili delle Onlus.

Questo fondo, però, non copre indistintamente tutti gli edifici, ma solo quelli utilizzati direttamente per lo svolgimento delle attività statutarie (es. centri di accoglienza, sedi operative, strutture sociali

Alla luce del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate:

  • Le Onlus che hanno presentato la CILA-Superbonus entro il 30 marzo 2024 possono continuare ad accedere al Superbonus anche per le spese sostenute nel 2025.
  • L’agevolazione è valida sia per gli interventi antisismici sia per quelli di riqualificazione energetica.
  • La fruizione può avvenire con tre modalità: detrazione diretta, sconto in fattura o cessione del credito.
  • Tuttavia, l’aliquota di detrazione dipende dalla categoria catastale degli immobili:
    • 110% solo per edifici B/1, B/2 e D/4;
    • 65% negli altri casi (come per l’edificio della Onlus richiedente).

In sintesi, la normativa attuale garantisce ancora una finestra di opportunità per le Onlus che hanno avviato i lavori entro i termini stabiliti, ma con un livello di agevolazione ridotto, salvo che si tratti di particolari immobili di interesse collettivo.

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