Il lavoratore frontaliere, ossia colui che risiede fiscalmente all’estero ma si reca quotidianamente in Italia per svolgere la propria attività lavorativa, può potenzialmente rientrare nel nostro Paese beneficiando di un regime fiscale agevolato.
Questo vale anche nel caso in cui il lavoratore intenda trasferire nuovamente la residenza in Italia continuando a lavorare per lo stesso datore di lavoro.
Il riferimento normativo è il nuovo regime dei lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023, sul quale l’Agenzia delle Entrate è tornata a fare chiarezza con un recente intervento interpretativo.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 12 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato un caso specifico che riguarda un lavoratore frontaliere da anni occupato in Italia, ma fiscalmente residente all’estero.
Il tema centrale è la possibilità di accedere al nuovo regime impatriati nel momento in cui il lavoratore decide di riportare la propria residenza fiscale in Italia, pur mantenendo lo stesso datore di lavoro avuto sia prima dell’espatrio sia durante il periodo di residenza estera.
La conclusione dell’Agenzia è positiva, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa, in particolare quello relativo alla durata minima della residenza all’estero.
Il caso del frontaliere che vuole tornare in Italia
Nel dettaglio, il contribuente istante dichiara di:
- essere dipendente di una società italiana dal 2016;
- svolgere l’attività lavorativa presso uno stabilimento situato in Italia;
- aver inizialmente soggiornato in Italia per lavoro;
- essersi trasferito all’estero nel 2018, iscrivendosi all’AIRE;
- aver continuato, anche dopo il trasferimento, a recarsi quotidianamente in Italia per lavorare;
- aver recentemente acquistato un immobile in Italia, con l’intenzione di trasferirvi la residenza a partire dal 2026.
Alla luce di questa situazione, il contribuente chiede se, al rientro in Italia come ex frontaliere, possa accedere al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati.
I requisiti soggettivi e la qualificazione professionale
Il lavoratore ritiene di possedere anche il requisito dell’elevata qualificazione o specializzazione, previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate precisa che tale aspetto non viene analizzato nel merito nella risposta fornita, poiché esula dall’ambito oggettivo dell’interpello presentato.
Resta quindi fermo che questo requisito dovrà essere verificato separatamente in sede di applicazione concreta del regime.
Stesso datore di lavoro e periodo di residenza all’estero
L’Agenzia si concentra invece su un punto cruciale: la continuità del rapporto di lavoro con lo stesso datore prima e dopo il rientro in Italia.
La normativa consente l’accesso al nuovo regime impatriati anche quando il lavoratore:
- rientra in Italia per lavorare per lo stesso datore di lavoro (residente o non residente);
- oppure per un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
In questi casi, però, è previsto un allungamento del periodo minimo di residenza all’estero, che:
- passa da tre a sei anni se il datore di lavoro è diverso;
- sale a sette anni se il datore di lavoro (o il gruppo) è lo stesso sia prima sia dopo il rientro.
Dove si svolge l’attività durante la residenza estera
Un chiarimento particolarmente rilevante riguarda il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza all’estero.
La norma, come evidenziato dall’Agenzia, non impone alcun vincolo sul fatto che il lavoro debba essere svolto fisicamente fuori dall’Italia.
Ciò significa che anche un lavoratore frontaliere, che lavora in Italia pur essendo fiscalmente residente all’estero, può soddisfare il requisito della pregressa residenza estera.
Accesso possibile al regime impatriati
Nel caso esaminato, il contribuente:
- è stato residente all’estero dal 2018;
- intende rientrare in Italia dal 2026;
- continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro.
Di conseguenza, risulta rispettato il requisito dei sette periodi d’imposta di residenza estera, richiesto dalla norma nei casi di continuità del rapporto di lavoro.
Pertanto, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, il lavoratore potrà accedere al nuovo regime agevolativo dei lavoratori impatriati, applicandolo al reddito di lavoro prodotto dopo il rientro in Italia.